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Attualità
Attualità, 4/1997, 15/02/1997, pag. 71

Servizio civile nazionale: i limiti della riforma

E. Rossi

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E. Rossi
Secondo la dottrina costituzionale e le sentenze più recenti della Corte di cassazione, «chi si astiene non intende esprimere un voto sul quesito referendario, e non intende ottenere il risultato del mantenimento in vita della legge oggetto di referendum: semplicemente si astiene dal giudicare nel merito. Conseguentemente, la prevalenza delle astensioni nella consultazione referendaria non può produrre lo stesso effetto di mantenimento della legge in questione, ma rilancia la palla al legislatore, il quale è libero, sulla base delle proprie valutazioni di tipo politico, se mantenere così com’è la legge ovvero modificarla». È questa la conclusione cui giunge il professor Emanuele Rossi, docente di diritto pubblico presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa, analizzando l’istituto del referendum in base alla recente dottrina in merito. Pertanto la «scelta del doppio no: al contenuto dei quesiti referendari e all’uso distorto del referendum in materia di fecondazione», così come proposto ad esempio dal comitato Scienza & vita (cf. Regno-doc. 5,2005,187), non porterebbe coerentemente a una figura di astensione rafforzata. Infatti, conclude l’autore, «astenersi non significa esprimere un “doppio no”, ma uno solo, quello relativo all’uso del referendum».