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Documenti, 1/2007, 01/01/2007, pag. 23

La "recognitio": natura giuridica ed estensione

Pontificio consiglio per i testi legislativi
Qual è la natura giuridica della recognitio della Santa Sede? È da condiderarsi obbligatoria? «Alcune domande di un vescovo» hanno dato occasione al Pontificio consiglio per i testi legislativi di rispondere, il 28 aprile scorso, con questa nota chiarificatrice. La questione della recognitio («revisione», come il documento esige che si traduca) dei testi giuridici, liturgici e – in alcuni casi – dottrinali delle conferenze dei vescovi (atti dei concili particolari, decreti generali, traduzioni dei libri liturgici, documenti dottrinali non approvati all’unanimità) si è riproposta all’attualità ecclesiale in seguito in particolare al motu proprio di Giovanni Paolo II Apostolos suos (1998) e all’istruzione Liturgiam authenticam (2001). La nota ricapitola i casi in cui la legislazione ecclesiastica richiede la recognitio della Santa Sede, riporta i commenti di diversi autori (Chiappetta, Ghirlanda, Arrieta, Ramos, Feliciani e Manzanares) e infine conclude: «Se non si ottiene la recognitio della Sede apostolica non si possono promulgare legittimamente i decreti, i quali, senza la recognitio, sono privi della forza obbligante».

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Documenti, 2019-19

Osservazioni sul cammino sinodale tedesco

Card. Marc Ouellet; Pontificio consiglio per i testi legislativi; card. Reinhard Marx e Thomas Sternberg

Mentre in Germania proseguono i preparativi per il «cammino sinodale» che comincerà il 1° dicembre (Regno-att. 14,2019,400), la lettera di papa Francesco del 29 giugno «al popolo di Dio che è in cammino in Germania» (cf. Regno-doc. 15,2019,479; Regno-att. 18,2019,519) è stata seguita da una lettera del prefetto della Congregazione per i vescovi, il card. Marc Ouellet, che è datata 4 settembre ma è arrivata ai vescovi tedeschi il 13 settembre. Essa acclude un parere del Pontificio consiglio per i testi legislativi, in cui si specifica che i temi al centro del «cammino sinodale» non toccano solo la Chiesa in Germania, ma la Chiesa universale e «con poche eccezioni, non possono essere oggetto di deliberazioni e di decisioni di una Chiesa particolare, senza contravvenire a quanto espresso dal santo padre». Il parere solleva inoltre dei dubbi di diritto canonico (ad esempio sul fatto che nella bozza di statuto si preveda parità di diritti per vescovi e laici), e sostiene che la Chiesa tedesca intende «fare un concilio particolare… senza usare questo termine» e quindi senza seguirne le procedure canoniche.

Documenti, 2007-5

Actus defectionis

Pontificio consiglio per i testi legislativi
L’actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, ovvero l’atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, è l’oggetto di una lettera circolare che il Pontificio consiglio per i testi legislativi ha inviato a tutti i presidenti di conferenze episcopali il 13.3.2006, anche se essa è apparsa ufficialmente sul sito Internet vaticano solo un anno dopo, il giorno (15.2) in cui venivano accettate le dimissioni per raggiunti limiti di età del card. Julián Herranz, presidente del dicastero, e veniva nominato al suo posto mons. Francesco Coccopalmerio. L’atto di separazione non è solo giuridico-amministrativo, ma anche e soprattutto teologico-canonico, con le conseguenze proprie dei delitti previsti dall’ordinamento ecclesiastico, in primis la scomunica. Per questo, a partire da una richiesta d’approfondimento dell’episcopato italiano, il card. Herranz ha ribadito l’importanza che la separazione venga ufficializzata dall’interessato di persona all’ordinario, che ne valuterà, così, l’effettiva consistenza; o, nell’impossibilità, che ciò avvenga tramite uno scritto in cui vi sia chiara coscienza che ciò costituisce un atto di apostasia.
Documenti, 2005-5

Dignitas connubii

Pontificio consiglio per i testi legislativi
Un «codice di procedura» offerto come strumento di lavoro agli operatori dei circa 800 tribunali diocesani o interdiocesani della Chiesa latina, chiamati a stabilire la validità o la nullità dei vincoli matrimoniali. L’istruzione del Pontificio consiglio per i testi legislativi Dignitas connubii, presentata l’8 febbraio 2005, è un documento tecnico-giuridico che raccoglie insieme tutte le norme che riguardano i processi canonici di nullità matrimoniale – nel Codice di diritto canonico sparse in parti diverse –, integrandole con la giurisprudenza della Rota romana che si è sviluppata nei vent’anni successivi al Codice, le interpretazioni autentiche del Pontificio consiglio e i pronunciamenti del tribunale della Segnatura apostolica. Il testo è frutto del lavoro di due commissioni interdicasteriali successive (Congregazioni per la dottrina della fede, Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, tribunali della Segnatura apostolica e della Rota romana, Pontificio consiglio per i testi legislativi) costituite da Giovanni Paolo II a partire dal 1996. Nell’imminenza della presentazione dell’istruzione, nell’annuale discorso agli uditori della Rota romana il papa richiamava i giudici alla «dimensione morale dell’attività degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici», e metteva in guardia dalla tendenza in atto presso qualche sede a «dichiarare nulle le unioni fallite», rendendo puramente nominale la differenza tra nullità e divorzio: cf. riquadro a p. 142.