Se io non voglio, tu non puoi. La legge e l'etica
Negli scorsi mesi, nelle televisioni e in altri organi di stampa, noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo sono stati testimonial di una campagna contro la violenza sessuale
Negli scorsi mesi, nelle televisioni e in altri organi di stampa, noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo sono stati testimonial di una campagna contro la violenza sessuale dal suggestivo titolo «Se io non voglio, tu non puoi». Tale campagna è stata promossa dalla Fondazione «Una nessuna centomila» per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Il riscontro legislativo
Tale iniziativa trova un recente riscontro in una nuova proposta di legge, già approvata alla Camera con ampia maggioranza bipartisan, che modifica l’art. 609-bis del Codice penale in tema di violenza sessuale. Con tale nuovo dispositivo di legge, ai fini del reato, viene identificata la fattispecie dell’assenza di «consenso libero e attuale».
Si tratta di un’importante sottolineatura che, al di là di quello che potrebbe apparire assolutamente ovvio (senza consenso non può esservi partecipazione consapevole e l’atto è certamente subìto), presenta però interessanti sfumature. Ad esempio quella della possibile «interruzione» di un approccio all’inizio consenziente ma che poi, per motivazioni che la vittima di abuso non è tenuta a manifestare, potrebbe non essere più tale; o quella di una persona che – pur se genericamente e precedentemente consenziente – si trovi in uno stato di momentanea incapacità mentale (ubriachezza, uso di sostanze dopanti ecc.) che le tolgono l’attualità di un possibile consenso.
Indubbiamente, pur nella linearità del dettato legislativo (che peraltro applica quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, entrata in vigore in Italia nel 2014), rimane la criticità della «dimostrazione», sia da parte dell’accusato che della vittima. La fattispecie stessa del reato, infatti, è di per sé avvolta in una sfera di riservatezza e intimità difficilmente valicabile, che in ogni caso gli attori dell’evento tendono a confinare il più possibile nella sfera del privato. Non sarà facile dimostrare il mancato consenso solo sulla base della parola di uno dei due convenuti e sulla presunzione d’innocenza di ogni potenziale colpevole.
La questione giuridica e la questione etica
Al di là di queste criticità, ben presenti al legislatore e che toccherà alla prassi giurisprudenziale dipanare, il problema si pone in termini diversi sul piano morale.
Sappiamo bene, infatti, che ordine giuridico e ordine etico non sempre coincidono, e questo può essere uno dei casi più emblematici. Un violentatore potrà essere «dichiarato» innocente secondo un ordine prettamente forense, ma non esserlo sul piano etico che deve sempre prevalere. L’assoluzione penale non sempre coinciderà con quella morale.
In etica la nozione relativa a un atto «volontario» (a parte il cosiddetto «volontario in causa») prevede sempre che la volontarietà sia sempre attuale, e solo di quella la persona è moralmente responsabile. Un atto subìto, anche se non dimostrabile come tale, rimane pur sempre un atto di violenza.
In un antico passato alcuni testi patristici e di storia ecclesiastica ricordavano il caso di donne violentate che, per amore dei figli o per non creare ulteriori danni, tacevano e assecondavano passivamente il violentatore, addirittura venendo incoraggiate a farlo.
Ma anche nel nostro recente passato, a parte casi eclatanti di violenza di gruppo o di altri delitti efferati, la violenza entro le mura domestiche è rimasta assolutamente nell’ombra, consentendo al maschio di continuare a vittimizzare imperterrito le sue prede.
La moderna sensibilità umana ed etica, pur nel valutare alcune possibili «eccezioni», spinge invece a denunciare sempre chi ha commesso violenza, anche se si preoccupa di salvaguardare e tutelare la vita o altri interessi di terze persone, ma senza il colpevole silenzio nei confronti del violentatore .
In ogni caso l’orizzonte di un’effettiva libertà relazionale anche nell’affettività sessualmente espressa è ancora lontano dall’essere raggiunto, ma eventi sociali come le manifestazioni di piazza o alcune opportune modifiche legislative possono contribuire a realizzarlo e a dare il coraggio di farlo.
Salvino Leone è medico e docente di Teologia morale e Bioetica alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia. È presidente dell’Istituto di studi bioetici Salvatore Privitera e vicepresidente dell’ATISM.