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Documenti, 17/1988, 01/09/1988, pag. 525

Direttore per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero

Congregazione per il culto divino

Leggi anche

Documenti, 2022-11

Sui dubbi circa Traditionis custodes

Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

La prima finalità del motu proprio Traditionis custodes, con cui nel 2021 papa Francesco ha revocato la facoltà di celebrare con il messale preconciliare, è quella di «proseguire “nella costante ricerca della comunione ecclesiale” …, che si esprime riconoscendo nei libri liturgici promulgati dai santi pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del concilio Vaticano II, l’unica espressione della lex orandi del Rito romano». Lo ha chiarito il prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, mons. Arthur Roche, pubblicando il 18 dicembre 2021 delle Risposte a dubbi su alcune disposizioni della lettera apostolica in forma di motu proprio Traditionis custodes, insieme a una Lettera ai presidenti delle conferenze dei vescovi che spiega i criteri guida delle risposte. «È questa la direzione nella quale vogliamo camminare ed è questo il senso delle risposte che qui pubblichiamo: ogni norma prescritta ha sempre l’unico scopo di custodire il dono della comunione ecclesiale».

 

Documenti, 2022-5

Il rito di istituzione dei catechisti

Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

La decisione di papa Francesco di istituire il ministero del catechista (motu proprio Antiquum ministerium, 10.5.2021; Regno-doc. 11,2021,321) ha comportato da un lato la rapida pubblicazione, da parte della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, di una prima editio typica del rito di istituzione, che avviene senza Praenotanda e che già guarda a una seconda edizione, più completa, nel corso del 2022.

Ma dall’altro lato, come afferma questa Lettera sul rito di istituzione dei catechisti, inviata dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ai presidenti delle conferenze dei vescovi come accompagnamento al Rito di istituzione del catechista (pubblicata il 13 dicembre 2021), richiede una «riflessione sulla teologia dei ministeri per giungere a una visione organica delle distinte realtà ministeriali», alla quale il rito stesso intende offrire il suo contributo. Affermando, fra l’altro, che «il termine “catechista” indica realtà differenti tra loro in relazione al contesto ecclesiale nel quale viene usato», e di conseguenza che «non tutti coloro che vengono chiamati “catechisti”, svolgendo un servizio di catechesi o di collaborazione pastorale, devono essere istituiti».

 

Documenti, 2021-21

La fedeltà delle traduzioni liturgiche

Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

Papa Francesco nel 2017 con il motu proprio Magnum principium aveva modificato il can. 838 del Codice di diritto canonico del 1983, che regolamenta i rispettivi compiti della Sede apostolica e delle conferenze episcopali per quello che riguarda la liturgia, e in particolare la complessa operazione di traduzione dei testi liturgici del rito romano, dopo le difficoltà degli ultimi due decenni (cf. Regno-att. 16,2017,453). Il 22 ottobre la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha pubblicato Postquam summus pontifex, un Decreto attuativo delle disposizioni del can. 838 del Codice di diritto canonico che ha l’obiettivo di favorire l’applicazione del motu proprio, precisando in modo dettagliato responsabilità e competenze delle conferenze episcopali e della Santa Sede. L’accento è posto sulla «triplice fedeltà» richiesta: «Anzitutto al testo originale, quindi alla lingua peculiare in cui si traduce e infine alla comprensibilità del testo da parte dei destinatari introdotti nel vocabolario della rivelazione biblica e della tradizione liturgica». Atti fondamentali in questo processo sono la recognitio e la confirmatio: rispettivamente la revisione di quanto approvato dalla conferenza episcopale e della sua legittimità, tenendo conto della cultura, della tradizione e delle necessità pastorali del paese in questione; e la ratifica data dalla Sede apostolica alla traduzione dei testi biblici e liturgici, dopo avere constatato la validità della procedura seguita dalle conferenze episcopali.