D
Documenti
Documenti, 11/2023, 01/06/2023, pag. 347

Nuova «Costituzione» in Vaticano

Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 13.5.2023

Francesco

Il 13 maggio, con la promulgazione della nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, papa Francesco ha dato una nuova «Costituzione» allo Stato di cui è il capo, la quale «assicura l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede per l’adempimento della sua alta missione nel mondo e ne garantisce l’indiscutibile sovranità anche nel campo internazionale». La precedente Legge era stata promulgata da Giovanni Paolo II nel 2000 (cf. EV 19/1520ss).

Oltre a introdurre la «missione» nella Costituzione dello Stato vaticano, le nuove norme ne pongono il governo in modo più diretto sotto il controllo del papa: mentre prima la Pontificia commissione dello Stato della Città del Vaticano, che esercitava il «potere» legislativo (oggi «funzione») per conto del papa, lo faceva per il tramite della Segreteria di stato, ora essa si rapporterà direttamente con il papa, e lo stesso vale per il presidente del Governatorato per quanto riguarda la funzione esecutiva. La modifica rispecchia il ridimensionamento del ruolo della Segreteria di stato, introdotto dalla riforma della curia romana (cost. ap. Praedicate Evangelium, in Regno-doc. 7,2022,193; vedi anche infografica ivi, 196). Anche la gestione economica è modificata in armonia con le innovazioni introdotte da Francesco in materia finanziaria.

La Pontificia commissione, poi, non sarà più composta da soli cardinali ma anche da «altri membri, nominati dal sommo pontefice».

 

 

Stampa (13.5.2023) da sito web www.vatican.va.

Chiamato a esercitare in forza del munus petrino poteri sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano, che il Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche nel campo internazionale, ho ritenuto necessario emanare una nuova legge fondamentale per rispondere alle necessità dei nostri giorni.

Predisposta e formulata per dare costitutiva fisionomia allo Stato, ai suoi poteri e all’esercizio delle derivanti funzioni, questa Legge – che succede a quella del 1929 e sostituisce quella del 2000 – assume e completa gli aggiornamenti normativi sin qui emanati e i mutati profili istituzionali resi operativi nello Stato, anzitutto con la riforma della Legge sulle fonti del diritto, della Legge sul governo dello Stato e della Legge sull’ordinamento giudiziario.

A queste disposizioni è affidato il compito di rendere operative quelle situazioni derivanti dagli impegni internazionali assunti da questa sede apostolica anche per lo Stato, con le rinnovate esigenze che tale aspetto specifico richiede.

La presente Legge, fondamento e riferimento di ogni altra normativa e regolazione nello Stato, conferma la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano che, distinto da quello della curia romana, si caratterizza per riconoscere il diritto canonico quale prima fonte normativa e insostituibile criterio interpretativo. Si vuole così garantire agli atti e alle attività, che dello Stato sono propri, quella necessaria autonomia richiesta dalle funzioni statali. A questo compito è preposto il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del successore di Pietro, a cui direttamente risponde.

Agli organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio per lo Stato, questo strumento conferisce l’esercizio di ogni potere conseguente sul territorio, definito dal Trattato lateranense, e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali.

Di conseguenza, con la pienezza della sovrana autorità e certa scienza, stabilisco e ordino quanto appresso, da osservarsi come Legge fondamentale dello Stato.

Titolo I. Disposizioni generali
Articolo 1

Il sommo pontefice, sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Articolo 2

1. Lo Stato della Città del Vaticano assicura l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede per l’adempimento della sua alta missione nel mondo e ne garantisce l’indiscutibile sovranità anche nel campo internazionale.

2. Lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla curia romana e dalle altre istituzioni della Santa Sede.

3. Le funzioni proprie dell’ordinamento statale sono esercitate dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.

Articolo 3

1. Durante il periodo di sede vacante il Collegio dei cardinali assicura la continuità delle funzioni dello Stato e ne esercita i poteri.

2. Il Collegio, tuttavia, può emanare disposizioni legislative solo in caso di necessità e urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano successivamente confermate dal sommo pontefice.

Articolo 4

1. Lo Stato esercita la sovranità e ogni potere conseguente sul territorio come stabilito dal Trattato lateranense dell’11 febbraio 1929.

2. I suoi organi esercitano parimenti i poteri a essi attribuiti, oltre che sul territorio dello Stato, anche negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede, in cui vigono le garanzie e le immunità previste dal diritto internazionale.

Articolo 5

Fanno parte della comunità dello Stato i cittadini, i residenti e quanti, ad altro titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono stabilmente il loro servizio, con spirito ecclesiale, per lo Stato o per la Santa Sede.

Articolo 6

1. La rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con gli stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al sommo pontefice che le esercita mediante la Segreteria di stato.

2. Negli altri casi la rappresentanza è esercitata dal presidente del Governatorato.

3. Il Governatorato partecipa alle istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro in nome e per conto dello Stato.

4. Il Governatorato, attesa la condizione di enclave dello Stato, mantiene rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri, atti necessari per assicurare gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi pubblici, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense.

Titolo II. Funzione legislativa
Articolo 7

La funzione legislativa, salvi i casi che il sommo pontefice intenda riservare a se stesso, è esercitata dalla Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Articolo 8

1. La Pontificia commissione è composta da cardinali, tra cui il presidente, e da altri membri, nominati dal sommo pontefice per un quinquennio.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Pontificia commissione è presieduta dal primo dei cardinali membri con maggiore anzianità di nomina e poi di età.

Articolo 9

1. La Pontificia commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.

2. Le adunanze della Pontificia commissione so-no convocate e presiedute dal presidente. Partecipano, con funzioni consultive, il segretario generale e il vice segretario generale del Governatorato. Possono essere consultati componenti di organismi dello Stato, di istituzioni della curia romana o altri esperti.

3. La Pontificia commissione disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento.

Articolo 10

1. La Pontificia commissione approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per l’elaborazione dei relativi progetti, si avvale della collaborazione dei consiglieri dello stato, dell’Ufficio giuridico del Governatorato o di altri esperti.

2. Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del sommo pontefice.

3. L’interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla Pontificia commissione.

4. La Pontificia commissione emana regolamenti generali nelle materie che non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per le quali la legge rinvia a regolamenti fissandone i principi.

Articolo 11

1. Il presidente della Pontificia commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari.

2. In casi di urgente necessità, il presidente può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione.

Articolo 12

1. Il consigliere generale e i consiglieri dello Stato sono nominati dal sommo pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono, anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi, degli altri atti normativi e funzioni esecutive.

2. Il consigliere generale organizza l’attività e presiede le riunioni del Collegio dei consiglieri dello Stato.

3. Al Collegio può essere sottoposta dal presidente del Governatorato, anche su istanza di un’istituzione della Santa Sede, la richiesta di parere per un dubbio di diritto, tale da non richiedere un’interpretazione autentica. Tali pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative.

Articolo 13

1. La Pontificia commissione, in conformità alle regole di contabilità, delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone questi atti direttamente all’approvazione del sommo pontefice.

2. Il bilancio assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite e si ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza.

3. In caso di necessità, il presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo.

Articolo 14

Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia commissione, alla quale riferisce.

Titolo III. Funzione esecutiva
Articolo 15

1. Il presidente della Pontificia commissione è il presidente del Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.

2. Il presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4.

3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal presidente, a seconda del loro rilievo, al sommo pontefice o all’esame della Pontificia commissione.

Articolo 16

1. Il segretario generale coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il presidente, eccetto per quanto riguarda l’emanazione di disposizioni aventi forza di legge e l’adozione di altri atti normativi.

3. Il segretario generale rappresenta lo Stato quando è previsto da leggi o regolamenti o per delega del presidente. Sovraintende all’esecuzione delle leggi e all’adozione di altri atti normativi e attua le decisioni e le direttive del presidente.

Articolo 17

Il vice segretario generale collabora con il presidente e il segretario generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso.

Articolo 18

1. È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede.

2. Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede.

Articolo 19

1. L’organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla Legge sul governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia commissione o dal suo presidente.

Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:

a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile;

b) alla tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia;

c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali;

d) a ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione;

e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico;

f) a ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.

Articolo 20

Il presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere l’assistenza della Guardia svizzera pontificia.

Titolo IV. Funzione giudiziaria
Articolo 21

1. La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del sommo pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie.

2. Il sommo pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione a una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame.

3. Nell’applicare la legge, il giudice s’ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell’ordine giuridico violato.

4. In ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.

Articolo 22

È riservata al sommo pontefice la facoltà di concedere l’amnistia, l’indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene.

Titolo V. Disposizioni finali
Articolo 23

1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco, e porta in quest’ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello che forma l’allegato A della presente Legge (qui omesso; ndr).

2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi, secondo il modello che forma l’allegato B della presente Legge (qui omesso; ndr).

3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi e intorno le parole «Stato della Città del Vaticano», secondo il modello che forma l’allegato C della presente Legge (qui omesso; ndr).

Articolo 24

1. La presente Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano sostituisce integralmente la precedente del 26 novembre 2000.

2. Parimenti sono abrogate tutte le leggi, le disposizioni, i privilegi e le consuetudini, anche degni di speciale e singolare menzione, in contrasto con la presente Legge.

3. Essa entra in vigore il 7 giugno 2023.

Comando che l’originale della presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano L’Osservatore romano, quindi nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dal Vaticano, 13 maggio 2023, festa della Beata Maria vergine di Fatima, XI del nostro pontificato.

 

Francesco

 

Tipo Documento
Tema Francesco Santa Sede
Area
Nazioni

Leggi anche

Documenti, 2024-19

Dilexit nos

Lettera enciclica sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo

Francesco

La quarta enciclica di papa Francesco, pubblicata il 24 ottobre, porta il titolo di Dilexit nos («Ci ha amati», Rm 8,37), ed è stata descritta dal teologo e vescovo mons. Bruno Forte nella conferenza stampa di presentazione come originata «dall’esperienza spirituale di papa Francesco, che avverte il dramma delle enormi sofferenze prodotte dalle guerre e dalle tante violenze in corso e vuol farsi vicino a chi soffre proponendo il messaggio dell’amore divino che viene a salvarci»; e tale da offrire «la chiave di lettura dell’intero magistero di questo papa».

Nella nuova enciclica, divisa in cinque capitoli, il papa àncora nell’esperienza diretta dell’amore di Gesù, simboleggiato dal Sacro Cuore, il fondamento della fede e della carità attiva: «Ciò che questo documento esprime permette di scoprire che quanto è scritto nelle encicliche sociali Laudato si’ e Fratelli tutti non è estraneo al nostro incontro con l’amore di Gesù Cristo, perché, abbeverandoci a questo amore, diventiamo capaci di tessere legami fraterni... e di prenderci cura insieme della nostra casa comune» (n. 217). «Oggi tutto si compra e si paga, e sembra che il senso stesso della dignità dipenda da cose che si ottengono con il potere del denaro… L’amore di Cristo è fuori da questo ingranaggio perverso... Egli è in grado di dare un cuore a questa terra e di reinventare l’amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre» (n. 218).

Documenti, 2024-19

Dall’ascolto alle proposte

Seconda sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi (2-27 ottobre 2024)

Francesco, card. Mario Grech, card. Jean-Claude Hollerich

«Questa Assemblea, guidata dallo Spirito Santo, … dovrà offrire il suo contributo perché si realizzi una Chiesa sinodale in missione, che sappia uscire da se stessa e abitare le periferie geografiche ed esistenziali avendo cura di stabilire legami con tutti in Cristo nostro fratello e Signore». Così papa Francesco, il 2 ottobre, ha aperto la seconda e conclusiva sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi (2021-2024), che ha poi continuato i suoi lavori fino al 27 ottobre sul tema «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione». Successivamente il segretario generale del Sinodo, il cardinale maltese Mario Grech, ha ricordato: «Il Sinodo è essenzialmente una scuola del discernimento: è la Chiesa radunata insieme con Pietro per discernere insieme», perché «tanti pensano che la finalità del Sinodo sia un cambiamento strutturale della Chiesa, sia la riforma. È questa un’ansia, un desiderio che attraversa tutta la Chiesa. Tutti noi la desideriamo, eppure non abbiamo tutti la stessa idea di riforma e delle sue priorità». Infine il relatore generale, il cardinale lussemburghese Jean-Claude Hollerich, ha spiegato l’obiettivo della seconda sessione: indicare «possibili traiettorie di crescita lungo cui invitare le Chiese a camminare».

Il 26 ottobre è stato pubblicato il Documento finale del Sinodo, votato dai 355 partecipanti con diritto di voto, per il quale rimandiamo al prossimo numero di «Documenti».

Attualità, 2024-18

Giovanni XXIII, Vi parlo al cuore

Autobiografia spirituale

Francesco Pistoia

Antologia sorprendente. C’è il piccolo Giuseppe, Roncalli scolaro, seminarista, con una fede salda, come si riscontra nei suoi momenti di meditazione, nel conversare col Signore, con la Vergine, coi santi patroni.