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Documenti, 7/2023, 01/04/2023, pag. 193

La nuova Vos estis lux mundi

Aggiornato il motu proprio sulla prevenzione e il contrasto delle violenze sessuali su minori

Francesco

«Considerate le osservazioni pervenute dalle conferenze episcopali e dai dicasteri della curia romana, valutata l’esperienza di questi anni, per favorire una migliore applicazione di quanto stabilito», dopo un triennio di sperimentazione il 23 marzo papa Francesco ha emanato una nuova versione della lettera apostolica motu proprio Vos estis lux mundi sulla prevenzione e il contrasto delle violenze sessuali su minori nella Chiesa, promulgata il 9 maggio 2019 (Regno-doc. 11,2019,325).

Le modifiche riguardano essenzialmente quattro aspetti. Innanzitutto le nuove norme si applicano, oltre che ai chierici e ai religiosi, anche al personale delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Santa Sede (vedi l’elenco qui: bit.ly/41Wbvfe), per alcune delle quali sono emersi di recente casi di abusi. Secondo: laddove per i chierici è d’obbligo riferire di casi di violenza conosciuti, da ora è possibile anche ai laici fare una segnalazione in merito. In terzo luogo entrano tra le possibili vittime, ed equiparate ai minori, anche le persone «abitualmente con uso imperfetto della ragione» (armonizzandosi con il nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico). Infine tutte le diocesi dovranno creare un ufficio per le segnalazioni, e non accontentarsi di strutture minori o di altro tipo.

 

Stampa (23.3.2023) da sito web www.vatican.va.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte» (Mt 5,14). Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele a essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

I crimini di abuso sessuale offendono nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare a imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del suo popolo, ed esige da loro l’impegno nel seguire da vicino le tracce del divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve» (Vaticano II, cost. dogm. Lumen gentium sulla Chiesa, n. 27; EV 1/351).

Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il popolo cristiano. Pertanto è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

A tal fine il 7 maggio 2019 ho promulgato una lettera apostolica in forma di motu propriocontenente norme ad experimentum per un triennio.

Ora, trascorso il tempo stabilito, considerate le osservazioni pervenute dalle conferenze episcopali e dai dicasteri della curia romana, valutata l’esperienza di questi anni, per favorire una migliore applicazione di quanto stabilito, fermo restando quanto previsto dal Codice di diritto canonico e dal Codice dei canoni delle Chiese orientali in materia penale e processuale, dispongo:

Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1. Ambito d’applicazione

§ 1.Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici, a membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica e ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla sede apostolica concernenti:

a) * un delitto contro il VI comandamento del Decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;

** un delitto contro il VI comandamento del Decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;

*** l’immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;

**** il reclutamento o l’induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare a esibizioni pornografiche reali o simulate;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all’art. 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di uno dei soggetti i cui nel precedente § 1 in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

§ 2.Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

a) «minore»: ogni persona avente un’età inferiore a diciott’anni; al minore è equiparata la persona abitualmente con uso imperfetto della ragione;

b) «adulto vulnerabile»: ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa;

c) «materiale di pornografia minorile»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi di libidine o di lucro.

Art. 2. Ricezione delle segnalazioni
e protezione dei dati

§ 1.Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive conferenze episcopali, dai sinodi dei vescovi delle Chiese patriarcali e delle Chiese arcivescovili maggiori, o dai consigli dei gerarchi delle Chiese metropolitane sui iuris, le diocesi o le eparchie, singolarmente o insieme, devono essere fornite di organismi o uffici facilmente accessibili al pubblico per la recezione delle segnalazioni. A tali organismi o uffici ecclesiastici vanno presentate le segnalazioni.

§ 2.Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO.

§ 3.Salvo quanto stabilito dall’articolo 3 § 3, l’ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’ordinario proprio della persona segnalata. Salvo diversa intesa tra i due ordinari, è compito dell’ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti procedere a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

§ 4.Agli effetti del presente titolo, alle diocesi sono equiparate le eparchie e all’ordinario è equiparato il gerarca.

Art. 3. Segnalazione

§ 1.Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell’esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’art. 1, ha l’obbligo di segnalarlo tempestivamente all’ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o a un altro ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo.

§ 2.Chiunque, in particolare i fedeli laici che ricoprono uffici o esercitano ministeri nella Chiesa, può presentare una segnalazione concernente uno dei fatti di cui all’art. 1, avvalendosi delle modalità di cui all’articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§ 3.Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’art. 6, essa è indirizzata all’autorità individuata in base agli artt. 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata al competente dicastero, direttamente o tramite il rappresentante pontificio. Nel primo caso il dicastero informa il rappresentante pontificio.

§ 4.La segnalazione deve contenere gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti.

§ 5.Le notizie possono essere acquisite anche ex officio.

Art. 4. Tutela di chi presenta
la segnalazione

§ 1.L’effettuare una segnalazione a norma dell’art. 3 non costituisce una violazione del segreto d’ufficio.

§ 2.Salvo quanto previsto al can. 1390 CIC e ai cann. 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per aver presentato una segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all’art. 1 § 1, lettera b).

§ 3.A chi effettua una segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa, fermo restando quanto disposto dall’art. 5 § 2.

Art. 5. Cura delle persone

§ 1.Le autorità ecclesiastiche s’impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto e offrono loro, in particolare:

a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;

b) assistenza spirituale;

c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§ 2.Devono comunque essere salvaguardate la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali. Alle persone segnalate si applica la presunzione di cui all’art. 13 § 7, fermo restando quanto previsto dall’art. 20.

Titolo II. Disposizioni concernenti
i vescovi ed equiparati
Art. 6. Ambito soggettivo di applicazione

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano i delitti e le condotte di cui all’art. 1, poste in essere da:

a) cardinali, patriarchi, vescovi e legati del romano pontefice;

b) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità a essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli ordinariati personali, per i fatti commessi durante munere;

c) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una prelatura personale, per i fatti commessi durante munere;

d) chierici che sono o sono stati alla guida di un’associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare, per i fatti commessi durante munere;

e) coloro che sono o sono stati moderatori supremi di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di monasteri sui iuris, per i fatti commessi durante munere;

f) fedeli laici che sono o sono stati moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla sede apostolica, per i fatti commessi durante munere.

Art. 7. Dicastero competente

§ 1.Ai fini del presente titolo, per «dicastero competente» s’intende il Dicastero per la dottrina della fede, circa i delitti a esso riservati dalle norme vigenti, nonché, in tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in base alla legge propria della curia romana:

– il Dicastero per le Chiese orientali;

– il Dicastero per i vescovi;

– il Dicastero per l’evangelizzazione;

– il Dicastero per il clero;

– il Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.

– il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.

§ 2.Al fine di assicurare il migliore coordinamento, il dicastero competente informa della segnalazione e dell’esito dell’indagine la Segreteria di stato e gli altri dicasteri direttamente interessati.

§ 3.Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il rappresentante pontificio.

Art. 8. Procedura applicabile in caso
di segnalazione riguardante un vescovo
della Chiesa latina e altri soggetti
di cui all’art. 6

§ 1.L’autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia al dicastero competente sia al metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

§ 2.Qualora la segnalazione riguardi il metropolita, o la sede metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al metropolita. Ugualmente alla Santa Sede è inoltrata la segnalazione riguardante coloro che sono alla guida pastorale di circoscrizioni ecclesiastiche immediatamente soggette alla stessa Santa Sede.

§ 3.Nel caso in cui la segnalazione riguardi un legato pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di stato.

Art. 9. Procedura applicabile nei confronti
di vescovi delle Chiese orientali
e altri soggetti di cui all’art. 6

§ 1.Nel caso di segnalazione nei confronti di un vescovo, o di un soggetto equiparato, di una Chiesa patriarcale, arcivescovile maggiore o metropolitana sui iuris, essa è inoltrata al rispettivo patriarca, arcivescovo maggiore o metropolita della Chiesa sui iuris.

§ 2.Qualora la segnalazione riguardi un metropolita di una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa è inoltrata al rispettivo patriarca o arcivescovo maggiore.

§ 3.Nei casi che precedono, l’autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche al Dicastero per le Chiese orientali.

§ 4.Qualora la persona segnalata sia un vescovo o un metropolita fuori dal territorio della Chiesa patriarcale, arcivescovile maggiore o metropolitana sui iuris, la segnalazione è inoltrata al Dicastero per le Chiese orientali che, se lo ritiene opportuno, informa il patriarca, l’arcivescovo maggiore o il metropolita sui iuris competente.

§ 5.Nel caso in cui la segnalazione riguardi un patriarca, un arcivescovo maggiore, un metropolita di una Chiesa sui iuris o un vescovo delle altre Chiese orientali sui iuris, essa è inoltrata al Dicastero per le Chiese orientali.

§ 6.Le disposizioni seguenti relative al metropolita si applicano all’autorità ecclesiastica cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo.

Art. 10. Procedura applicabile nei confronti
dei moderatori supremi di istituti
di vita consacrata o di società di vita apostolica

Nel caso la segnalazione riguardi coloro che sono o sono stati moderatori supremi di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di monasteri sui iuris presenti in Urbe e nelle diocesi suburbicarie, essa è inoltrata al dicastero competente.

Art. 11. Doveri iniziali del metropolita

§ 1.Il metropolita che riceve la segnalazione chiede senza indugio al dicastero competente l’incarico per avviare l’indagine.

§ 2.Il dicastero provvede prontamente e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del rappresentante pontificio o della richiesta dell’incarico da parte del metropolita a fornire le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto.

§ 3.Qualora il metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata, tramite il rappresentante pontificio ne informa il competente dicastero e salvo diversa disposizione di quest’ultimo ne dispone l’archiviazione.

Art. 12. Affidamento dell’indagine
a persona diversa dal metropolita

§ 1.Qualora il dicastero competente, sentito il rappresentante pontificio, ritenga opportuno affidare l’indagine a una persona diversa dal metropolita, questi viene informato. Il metropolita consegna tutte le informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal dicastero.

§ 2.Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l’indagine.

Art. 13. Svolgimento dell’indagine

§ 1.Il metropolita, una volta ottenuto l’incarico dal dicastero competente e nel rispetto delle istruzioni ricevute sul modo di procedere, personalmente o tramite una o più persone idonee:

a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti;

b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell’indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici;

c) ottiene la collaborazione di altri ordinari o gerarchi, laddove necessario;

d) chiede informazioni, se lo ritiene opportuno e nel rispetto di quanto stabilito nel successivo § 7, alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l’indagine.

§ 2. Qualora si renda necessario sentire un minore o un adulto vulnerabile, il metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto della loro condizione e delle leggi dello stato.

§ 3.Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l’indagine possano essere sottratti o distrutti, il metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.

§ 4.Anche quando si avvale di altre persone, il metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni di cui all’art. 11 § 2.

§ 5.Il metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei cann. 483 § 2 CIC e 253 § 2 CCEO.

§ 6.Il metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l’integrità dell’indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al dicastero competente.

Ugualmente è tenuto a rivolgersi al dicastero competente chiunque ritenga esserci nel caso detto conflitto d’interesse.

§ 7.Alla persona indagata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua buona fama.

§ 8.Il metropolita, qualora richiesto dal dicastero competente, informa la persona dell’indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.

§ 9.Periodicamente, secondo le indicazioni ricevute, il metropolita trasmette al dicastero competente un’informativa sullo stato delle indagini.

Art. 14. Coinvolgimento di persone qualificate

§ 1.In conformità con le eventuali direttive della conferenza episcopale, del sinodo dei vescovi o del consiglio dei gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il metropolita, è molto conveniente che i vescovi della rispettiva provincia, singolarmente o insieme, stabiliscano elenchi di persone qualificate tra le quali il metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell’indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei cann. 228 CIC e 408 CCEO.

§ 2.Il metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate.

§ 3.Chiunque assista il metropolita nell’indagine è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l’integrità dell’indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al metropolita.

§ 4.Le persone che assistono il metropolita prestano giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l’incarico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 § 7.

Art. 15. Durata dell’indagine

§ 1.Le indagini devono essere concluse entro breve tempo e comunque entro quello indicato nelle istruzioni di cui all’art. 11 § 2.

§ 2.In presenza di giusti motivi e dopo aver trasmesso un’informativa sullo stato delle indagini, il metropolita può chiedere la proroga del termine al dicastero competente.

Art. 16. Misure cautelari

Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il metropolita propone al dicastero competente l’adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell’indagato. Il dicastero adotta i provvedimenti, sentito il rappresentante pontificio.

Art. 17. Istituzione di un fondo

§ 1.Le province ecclesiastiche, le conferenze episcopali, i sinodi dei vescovi e i consigli dei gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, istituito a norma dei cann. 116 e 1303 § 1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato secondo le norme del diritto canonico.

§ 2.Su richiesta del metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell’indagine sono messi a sua disposizione dall’amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a quest’ultimo un rendiconto al termine dell’indagine.

Art. 18. Trasmissione degli atti e del votum

§ 1.Completata l’indagine, il metropolita trasmette l’originale degli atti al dicastero competente insieme al proprio votum sui risultati dell’indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni cui all’art. 11 § 2. Copia degli atti viene conservata presso l’archivio del rappresentante pontificio competente.

§ 2.Salvo istruzioni successive del dicastero competente, le facoltà del metropolita cessano una volta completata l’indagine.

§ 3.Nel rispetto delle istruzioni del dicastero competente, il metropolita, su richiesta, informa dell’esito dell’indagine la persona che afferma di essere stata offesa e, nel caso, la persona che ha fatto la segnalazione o i loro rappresentanti legali.

Art. 19. Successivi provvedimenti

Il dicastero competente, salvo che decida di disporre un’indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

Art. 20. Osservanza delle leggi statali

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Stabilisco che la presente lettera apostolica in forma di motu proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore romano, entrando in vigore il 30 aprile 2023, e che venga poi pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis. Con la sua entrata in vigore viene abrogata la precedente lettera apostolica in forma di motu proprio promulgata il 7 maggio 2019.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 25 marzo dell’anno 2023, solennità dell’Annunciazione del Signore, undicesimo del pontificato.

 

Francesco

 

Tipo Documento
Tema Francesco Minori Santa Sede
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