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Moralia Blog

Samaritanus bonus: uno sguardo d’insieme

In data 22 settembre 2020 è stata presentata la lettera della Congregazione per la dottrina della fede Samaritanus bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita.

Come tutti i documenti da lungo attesi, anche questo avrà certamente appagato il desiderio di quanti volevano parole chiarificatrici in merito ai cosiddetti problemi del «fine vita», e al tempo stesso deluso molti altri. Pertanto credo possa essere utile offrire una panoramica valutativa del testo, rinviando a post successivi l’approfondimento di alcune specifiche questioni che lo stesso pone.

Afflato pastorale

Innanzitutto colpisce, ed è un po’ insolito per un documento della Congregazione per la dottrina della fede, l’afflato pastorale che lo anima.

Al di là di alcune precisazioni dottrinali, il documento è redatto con uno stile molto attento alla persona e a chi la circonda (operatori sanitari e pastorali, familiari ecc.) Ne comprende le ansie, le preoccupazioni, il desiderio di voler venire incontro alle sofferenze del paziente. I sia pur necessari riferimenti di etica normativa sono stemperati in una benevolenza pastorale che ne costituisce, forse, il maggior pregio e che merita, nelle concrete e future applicazioni, di essere valorizzata.

La parte strettamente etico-normativa è la meno originale, in quanto ribadisce sostanzialmente quanto già detto in Iura et bona, a mio avviso uno dei più ricchi e illuminati testi della Congregazione. Ma lo fa diluendo un po’ quello che Iura et bona diceva con efficacia, sintesi e chiarezza in pochi paragrafi.

Vengono, tuttavia, ribaditi alcuni punti fermi, sui quali poteva esservi il rischio di una certa involuzione. Mi riferisco in modo particolare all’affermazione circa la negatività morale del cosiddetto accanimento terapeutico, e alla legittimità delle direttive anticipate di trattamento (DAT) e della sedazione palliativa.

Rimangono delle zone grigie

Forse un documento che ne riprendeva un altro, in modo più o meno pedissequo, avrebbe potuto approfondire meglio il senso di alcuni concetti che suscitano perplessità, ambiguità e incertezze.

Ad esempio parlando dell’eutanasia può essere una scelta corretta e pertinente quella di non parlare del desueto concetto di «eutanasia passiva», ma poiché è un termine che ancora circola forse si poteva approfittare dell’occasione per fare chiarezza. Purtroppo, e non mi sembra che il documento lo chiarisca fino in fondo, molti si ostinano nell’accanimento terapeutico ritenendolo che non farlo possa costituire una forma di eutanasia.

Tale termine, peraltro, e avremo modo di analizzarlo in seguito, a mio avviso non trova pieno riscontro in alcune traduzioni. Ad esempio in quella inglese si parla di aggressive medical treatment. Ma in realtà un trattamento «aggressivo» potrebbe essere giustificato da condizioni cliniche che si presume possano avvantaggiarsi dello stesso. Più appropriato nell’uso bioetico che si riscontra in letteratura sarebbe stato il termine futility.

Anche sul suicidio assistito si poteva spendere qualche parola in più, dato che la stessa legge italiana (anche se il documento è destinato alla Chiesa universale) a determinate condizioni fissate nella sentenza della Corte costituzione del dicembre 2019 lo consente.

Nella conferenza stampa di presentazione è stato detto che si voleva approntare un testo di riferimento per le legislazioni che, nel mondo, legittimano o possono legittimare l’eutanasia. Pur di fronte alla bontà di tale intento, dobbiamo rilevare però che proprio il confronto col cosiddetto «pensiero laico» è un po’ carente. Si ribadiscono infatti posizioni di fondazione teonoma della norma relative alla proibizione di sopprimere la vita che «appartiene a Dio». Ma se tale norma ha una sua pretesa universalità (sulla quale ovviamente concordiamo) come presentarla al non credente? Su cosa fondarla in modo forte e iussivo? Se non ha tale pretesa, perché chiedere che gli stati tengano conto di tale posizione da parte di quello che potrebbe essere uno dei tanti orientamenti di pensiero, nel caso specifico quello cattolico?

Quanto all’invito all’obiezione di coscienza, forse si poteva meglio chiarire quale possa essere il suo ambito (per la legislazione sull’aborto c’era stata una declinazione ampia ed esaustiva). Inoltre si parla di obiezione di coscienza da parte delle istituzioni sanitarie cattoliche. Vogliamo assumere questo concetto in senso ampio e analogico in quanto, com’è noto, non esiste l’istituto giuridico dell’obiezione di coscienza «istituzionale» ma, semmai, singoli accordi o convenzioni tra strutture confessionali e stati, che esonerano le prime dal praticare l’eutanasia.

Rinvio ad altro post l’analisi di quella che è forse la questione più delicata, cioè il problema dell’alimentazione e idratazione nelle fasi terminali della vita. A mio avviso traspare una certa «sofferenza» nel documento, che si limita a riportare quanto già detto, disperdendolo però in varie affermazioni che lasciano ampio margine alla discrezionalità operativa ricadendo, forse, in quell’incertezza operativa che il documento voleva lodevolmente chiarificare.

 

Salvino Leone, medico, è presidente dell’Istituto di studi bioetici Salvatore Privitera di Palermo. Tra le sue opere più recenti Bioetica e persona. Manuale di bioetica e medical humanities, Cittadella, Roma 2020.

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